Modifica della direttiva sui bilanci d’esercizio: concesso ai cittadini l’accesso ai documenti
I colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del pubblico e l’esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all’interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti

Il Consiglio dell’Unione Europea deve concedere ai cittadini l’accesso ai documenti redatti in seno ai suoi gruppi di lavoro nell’ambito della procedura legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva sui bilanci d’esercizio. Ciò perché nessuna delle motivazioni addotte dal Consiglio consente di ritenere, precisano i giudici, che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, l’iter legislativo in questione. Va accolta, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, la domanda di accesso presentata da un cittadino italiano e relativa ad alcuni documenti scambiati in seno al gruppo di lavoro ‘Diritto delle società’ del Consiglio dell’Unione Europea e riguardanti la procedura legislativa avente ad oggetto la modifica della direttiva relativa ai bilanci d’esercizio. I giudici hanno rilevato che il Consiglio non ha prodotto alcun elemento tangibile idoneo a dimostrare che l’accesso ai documenti controversi avrebbe pregiudicato la leale cooperazione tra gli Stati membri, anche perché quando, nell’ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio, gli Stati membri esprimono le rispettive posizioni su una determinata proposta legislativa e sull’evoluzione che quest’ultima possa avere, il fatto che tali elementi siano, su richiesta, successivamente comunicati non è di per sé idoneo ad ostacolare la leale cooperazione. In un sistema fondato sul principio della legittimità democratica, i colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del pubblico e l’esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all’interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti. Orbene, nel caso di specie, nulla suggerisce, secondo i giudici, che il Consiglio potesse ragionevolmente aspettarsi un rischio di pressioni esterne e una reazione eccessiva rispetto a quella che qualsiasi membro di un organo legislativo che presenti un emendamento di un progetto di legge può aspettarsi dal pubblico. (Sentenza del 25 gennaio 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)