Modifiche delle condizioni economiche nei rapporti tra ex coniugi: la regola generale della ripetizione dell’indebito può essere oggetto di temperamento
A patto che, a seguito di una diversa valutazione del giudice, l’assegno di mantenimento venga rimodulato al ribasso, sempre che non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media

In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio - con sentenza definitiva di primo grado o di appello - delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la condictio indebiti, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la condictio indebiti e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità. Ne consegue che la regola generale della ripetizione dell’indebito sia oggetto di temperamento alla luce di esigenze equitative-solidaristiche espressione della solidarietà familiare soltanto nel caso in cui, a seguito di una diversa valutazione del giudice, l’assegno di mantenimento venga rimodulato al ribasso, sempre che non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media. In tutti gli altri casi, quindi, sia di valutazione di fatti sopravvenuti sia nel caso in cui venga escluso in radice e ab origine il presupposto del diritto al mantenimento, opera la normale regola della ripetibilità. (Ordinanza 15101 del 30 maggio 2023 della Cassazione)