Moglie e marito in crisi: lei rimane coi figli nella casa familiare che perciò le viene assegnata dal giudice
Confermato il provvedimento del giudice, poiché è stato posto al centro l’interesse dei figli. In secondo piano, invece, la ponderazione degli interessi di natura economica dei due genitori.

Legittima l’assegnazione della casa familiare alla donna se lei, dopo la crisi della relazione col marito, è sempre rimasta in quell’immobile insieme ai figli, mentre l’uomo si è trasferito al piano di sotto. I giudici sottolineano poi che la frequentazione dei minori con la donna è avvenuta e avviene tuttora nella ex casa famigliare. In sostanza, l’uscita della donna da quell’immobile comporterebbe una destabilizzazione per i figli. Confermata quindi l’assegnazione dell’immobile familiare alla donna, poiché è stato posto al centro l’interesse dei figli, anche tenendo presente il regimenti di affidamento quasi paritario, e non totalmente paritario, dei minori, mentre va posta in secondo piano la ponderazione degli interessi di natura economica dei due genitori. Decisivo, quindi, il riferimento al principio secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. (Ordinanza 36320 del 13 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)