Multa nulla se l’etilometro non è stato omologato di nuovo dopo la sostituzione del software
Secondo i giudici l’etilometro va considerato non affidabili. Le dichiarazioni degli agenti accertatori non sono sufficienti a supportare una pronuncia di responsabilità a carico dell’automobilista accusato di avere guidato ubriaco

Salvo l’automobilista, che ha alzato il gomito, se l’etilometro non è stato sottoposto a regolare omologazione dopo la sostituzione del software. I giudici chiariscono che l’etilometro va considerato non affidabile se, dopo la sostituzione del software, non è stato sottoposto a nuova regolare omologazione. Questa lacuna rende non attendibile il tasso alcolemico rilevato dall’apparecchio. E, aggiungono i giudici, mentre i dati rilevati non risultano attendibili, anche le dichiarazioni degli agenti accertatori non sono sufficienti a supportare una pronuncia di responsabilità a carico dell’automobilista accusato di avere guidato ubriaco. Via di fuga, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, per il conducente finito sotto accusa per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale. Irrilevanti i dati forniti dai due test, ossia 2,3 grammi per litro di alcol nel sangue dell’automobilista. Decisivo, invece, l’esame del libretto dell’etilometro: così è emerso che alla sostituzione completa del software non è seguita la necessaria e successiva omologazione. (Sentenza del 28 dicembre 2022 del Tribunale di Verona)