Multa per eccesso di velocità: non basa l’iniziale taratura dell’autovelox

Necessario, precisano i giudici, che l’operazione di controllo dell’apparecchio sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale

Multa per eccesso di velocità: non basa l’iniziale taratura dell’autovelox

Per legittimare la sanzione comminata grazie all’autovelox all’automobilista beccato a violare il limite di velocità non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario, precisano i giudici, che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale. Erroneo, quindi, il ragionamento secondo cui è sufficiente che nei verbali impugnati sia indicato il decreto di omologazione dell’apparecchio con attestazione di corretta installazione e perfetto funzionamento dell’apparecchiatura, con la conseguenza che tocca all’automobilista la prova che l’apparecchio non sia stato omologato ovvero sottoposto a taratura. A maggior ragione, poi, quando, come nella vicenda in esame, vi è la mancanza di certificazioni successive e comunque eseguite nell’anno anteriore alle infrazioni contestate, precisano i giudici. Plausibile, quindi, la contestazione mossa da una società a fronte di quattro verbali di accertamento della Polizia stradale che le avevano contestato il superamento, come accertato con sistema SICve-TUTOR, dei limiti di velocità. (Ordinanza 29265 dell’11 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)

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