Navi di organizzazioni umanitarie: possibili il fermo e il controllo se vi è pericolo per sicurezza, salute o ambiente

Lo Stato di approdo può sottoporre l’imbarcazione a un’ispezione diretta a controllare il rispetto delle norme di sicurezza in mare

Navi di organizzazioni umanitarie: possibili il fermo e il controllo se vi è pericolo per sicurezza, salute o ambiente

Le navi di organizzazioni umanitarie che conducono un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in mare possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo. Tuttavia, lo Stato di approdo può adottare provvedimenti di fermo soltanto in caso di evidente pericolo – che proprio lo Stato deve dimostrare – per la sicurezza, la salute o l’ambiente. Il caso riguarda la Sea Watch, un’organizzazione umanitaria con sede a Berlino in Germania. Essa svolge un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone nel mare Mediterraneo, mediante navi di cui è proprietaria e gestore. Tra tali navi figurano la Sea Watch 3 e la Sea Watch 4, battenti bandiera tedesca e certificate come navi da carico. Nell’estate del 2020 queste due navi hanno effettuato operazioni di soccorso e hanno sbarcato le persone salvate in mare nei porti di Palermo e di Porto-Empedocle in Italia. Esse sono poi state oggetto di ispezioni da parte delle capitanerie di tali porti, con la motivazione che non erano certificate per l’attività di ricerca e soccorso in mare e avevano imbarcato un numero di persone ampiamente superiore a quello autorizzato. Tali capitanerie hanno inoltre riscontrato l’esistenza di carenze tecniche e operative che comportavano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente e hanno richiesto il fermo delle navi. I giudici hanno riconosciuto i poteri di controllo e di fermo dello Stato di approdo sulle navi gestite dalle organizzazioni umanitarie. Una volta che una nave del genere ha completato lo sbarco o il trasbordo di tali persone in un porto, lo Stato di approdo può sottoporla, quindi, a un’ispezione diretta a controllare il rispetto delle norme di sicurezza in mare. A tal fine, occorre però che tale Stato dimostri, in maniera concreta e circostanziata, l’esistenza di indizi seri di un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente. (Sentenza del 1° agosto 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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