Necessarie informazioni precise prima di decidere sulla domanda dello straniero
In materia di protezione internazionale, alla luce dei paletti fissati dalla direttiva comunitaria, tocca al giudice svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda dello straniero

Tale ruolo del giudice è disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali e, allo scopo deve assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dello straniero che richiede tale forma di protezione (e, ove occorra, dei Paesi in cui il soggetto è transitato, nei limiti in cui sia rilevante in causa), informazioni elaborate dalla ‘Commissione nazionale’ sulla base dei dati forniti dall’‘Altro commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati’, dall’‘Agenzia dell’Unione Europea per l’asilo’ e dal Ministero degli Affari Esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. Inoltre, è necessario indicare, in maniera oggettivamente controllabile, quali sono le fonti di informazione qualificate da cui ricava le notizie utili allo scopo e qual è il contenuto delle informazioni date dalle fonti consultate. (Ordinanza 27325 del 26 settembre 2023 della Cassazione)