Nessun sostegno economico per l’ex moglie che non si è attivata per reperire un lavoro

Secondo i giudici, la differente condizione reddituale degli ex coniugi non è stata causata da scelte endofamiliari

Nessun sostegno economico per l’ex moglie che non si è attivata per reperire un lavoro

Niente assegno divorzile all’ex moglie che non si è adoperata, pur essendo ancora giovane all’epoca della rottura col marito, per reperire un lavoro. Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza 23710 del 4 settembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da una donna che, ufficializzata la chiusura del matrimonio, si è ritrovata senza assegno divorzile, nonostante la maggiore solidità economica dell’ex marito. Accolta la visione proposta dall’uomo, il quale, a fronte della richiesta avanzata dall’ex moglie, ha posto in rilievo la capacità patrimoniale e reddituale della donna, e ha sottolineato che il sacrificio sul piano lavorativo da lei lamentato è stato posto in relazione, però, ad un periodo successivo alla separazione. Per i giudici non ci sono dubbi: è impossibile ignorare il patrimonio immobiliare di cui è titolare la donna, cui si aggiungono i proventi derivanti dalla vendita di altri beni immobili di cui e stata proprietaria e le somme da lei incassate per successione a seguito della morte della madre. Di conseguenza, va esclusa la spettanza dell’assegno divorzile con funzione assistenziale, ritenendo non provata neppure l’incidenza della malattia (un carcinoma alla mammella) sulle condizioni economiche della donna. Insussistenti, poi, i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, poiché, annotano i giudici, la donna non ha svolto, durante i dodici anni di convivenza matrimoniale, dedicandosi alla cura delle figlie, ma tale circostanza, aggiungono, non può esaurire l’ambito dei fatti rilevanti, poiché si deve considerare che, al momento della cessazione della convivenza, ella era ancora giovane, avendo poco più di 30 anni di età, con due figlie rispettivamente di 9 anni e 6 anni, le cui necessità di accudimento, secondo le regole di comune esperienza, non erano incompatibili con la possibilità di svolgere un’attività lavorativa confacente alle sue attitudini. In sostanza, non può ritenersi provato che la attuale differente condizione reddituale degli ex coniugi sia stata causata dalle scelte endofamiliari o che tali scelte abbiano precluso alla donna di conseguire una propria realizzazione professionale.

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