Nessuna tutela per la forma del cubo di Rubik
Le caratteristiche essenziali della forma del ‘cubo di Rubik’ sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, e quindi tale forma non avrebbe dovuto essere registrata come marchio dell’Unione Europea

Via i marchi costituiti dalla forma del noto ‘cubo di Rubik’. Questa la presa di posizione dei giudici (sentenze del 9 luglio 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), i quali hanno confermato il provvedimento dell’’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’.
Anche per i giudici, difatti, le caratteristiche essenziali della forma del ‘cubo di Rubik’ sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, e quindi tale forma non avrebbe dovuto essere registrata come marchio dell’Unione Europea.
L’origine del contenzioso risale al 2013 quando una società greca presenta quattro domande di dichiarazione di nullità dei marchi dell’Unione Europea registrati da una società inglese tra il 2008 e il 2012, per alcuni specifici segni (cioè cubi e facciate di cubi), per la realizzazione di puzzle tridimensionali.
Per l’’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’ va sancita la nullità dei marchi controversi. Ciò perché i colori dei quadrati di ciascuna faccia del cubo sono una caratteristica essenziale dei marchi e fanno parte integrante della loro forma. Inoltre, la combinazione dei sei colori diversi è necessaria per ottenere un risultato tecnico.
In sostanza, detti marchi sono stati registrati in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
Ovviamente, la società inglese ha contestato la declaratoria di nullità dei marchi, sostenendo che essi presentano caratteristiche essenziali non costituite esclusivamente dalla forma e, in ogni caso, non necessarie per ottenere un risultato tecnico.
Per i giudici, però, tali obiezioni sono prive di fondamento.
In via preliminare, viene ricordato che la disposizione secondo cui i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico sono esclusi dalla registrazione si applica se tutte le caratteristiche essenziali della forma sono funzionali. In tale contesto, l’espressione “caratteristiche essenziali” deve essere intesa come riferita agli elementi più importanti del segno, al contrario degli elementi arbitrari minori.
In primo luogo, i giudici constatano che i sei colori specifici posti sulle facce del cubo e la loro presunta disposizione specifica non costituiscono una caratteristica essenziale dei marchi contestati. Infatti, tali elementi hanno importanza minore e secondaria rispetto alla forma del cubo, alla struttura a griglia e alla differenziazione delle facce del cubo, che sono invece le caratteristiche essenziali dei marchi. I sei colori basici rispondono semplicemente alla funzione di distinguere le facce del cubo per un effetto di contrasto.
In secondo luogo, i giudici rilevano che la terza caratteristica essenziale, vale a dire la differenziazione dei quadratini su ciascuna faccia del cubo in sei colori basici, è inerente e intrinseca alla forma rappresentata e costituisce parte integrante di tale forma. Esso constata che l’aggiunta di sei colori basici, per di più in una disposizione poco chiara, alla forma tridimensionale funzionale, chiaramente definita e rappresentata dalle linee funzionali della griglia, non osta a che i marchi controversi siano segni costituiti esclusivamente da una forma.
In terzo luogo, i giudici concludono che tutte le caratteristiche essenziali di tale forma sono necessarie per ottenere un risultato tecnico. In particolare, la funzione tecnica della terza caratteristica essenziale è quella di consentire di distinguere, per un effetto di contrasto, ciascuna faccia del cubo, così come ognuno dei quadratini della struttura a griglia che figurano su ciascuna di tali facce.