Niente allontanamento dello straniero malato che in patria rischia di non ricevere terapie utili a ridurre il dolore

Rilevante il rischio dell'esposizione a un dolore di tale intensità da essere in contrasto con la dignità umana

Niente allontanamento dello straniero malato che in patria rischia di non ricevere terapie utili a ridurre il dolore

Lo straniero che è affetto da una malattia grave non può essere allontanato se, a causa della mancanza della terapia adeguata nel Paese di destinazione, rischia di essere esposto ad un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore associato a tale malattia. Il caso riguarda un cittadino russo che ha contratto, all’età di 16 anni, una rara forma di cancro del sangue ed è attualmente in cura nei Paesi Bassi. La sua terapia medica consiste, in particolare, nella somministrazione di cannabis terapeutica a fini analgesici, ma l’uso di cannabis terapeutica non è tuttavia autorizzato in Russia. Tale cittadino ha presentato inutilmente varie domande d’asilo nei Paesi Bassi, sostenendo che debba essergli rilasciato un permesso di soggiorno o che, quantomeno, debba essergli accordato un rinvio dell’allontanamento in quanto la terapia a base di cannabis terapeutica nei Paesi Bassi è per lui a tal punto essenziale che non potrebbe più condurre una vita dignitosa se tale terapia fosse interrotta. I giudici sanciscono che il diritto dell’Unione Europea osta a che uno Stato adotti una decisione di rimpatrio o proceda all’allontanamento di un cittadino di un Paese terzo, il cui soggiorno è irregolare e che è affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che il rimpatrio di tale cittadino possa esporlo, a causa dell’indisponibilità di cure adeguate nel Paese di destinazione, ad un rischio reale di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla sua malattia. Detta condizione presuppone, in particolare, che sia accertato che nel Paese di destinazione non possa essergli legalmente somministrata l’unica terapia analgesica efficace e che la mancanza di tale terapia lo esporrebbe a un dolore di tale intensità da essere in contrasto con la dignità umana in quanto potrebbe provocargli disturbi psichici gravi e irreversibili, o addirittura condurlo al suicidio. (Sentenza del 22 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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