Niente assegno divorzile all’ex moglie che non sfrutta le proprie competenze professionali

Nel caso specifico si è appurato che lo stato di mancanza di redditi della donna deriva dal mancato impiego, da parte sua, di competenze professionali specifiche, ossia diploma contabile e di estetista

Niente assegno divorzile all’ex moglie che non sfrutta le proprie competenze professionali

A rendere ancora meno difendibile la posizione della donna è la constatazione che ella ha, nel passato, rifiutato alcune occasioni concrete di lavoro, e lo ha fatto senza alcun giusto motivo. E la circostanza che si trattasse di offerte generiche, che non precisavano la retribuzione, è priva di rilevanza, in quanto, precisano i giudici, poteva farsi riferimento ai contratti collettivi di categoria. Privo di valore anche il riferimento al fatto che la donna ha una figlia piccola, poiché si è appurato che la ragazzina frequenta una scuola a tempo pieno. Tutti gli elementi a disposizione consentono di affermare che il rifiuto delle offerte di lavoro, da parte della donna, è stato assolutamente ingiustificato. Inoltre, la donna possiede tutt’ora delle specifiche competenze professionali che, come detto, ha avuto l’occasione - non colta - di mettere a frutto nel passato, ed altresì ella non ha fornito, per il presente, la prova di aver almeno tentato di trovare un’occupazione lavorativa. Pertanto, muovendo dal dato pacifico che la donna ha una duplice competenza professionale, manca la prova, alla attualità, della impossibilità per lei di utilizzare i suoi mezzi personali (competenze professionali) per mantenersi da sola, come richiede il principio di autoresponsabilità, senza pretendere il sostegno dell’ex marito. (Ordinanza 24104 dell’8 agosto 2023 della Cassazione)

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