Niente mantenimento per il coniuge cui è addebitabile la separazione

Confermata questa prospettiva dai giudici di Cassazione. Se bisognoso, il coniuge può comunque contare sugli alimenti

Niente mantenimento per il coniuge cui è addebitabile la separazione

Legittima, e assolutamente compatibile con i principi fissati dalla Costituzione, la decisione con cui al coniuge ritenuto responsabile per la separazione viene revocato il diritto all’assegno di mantenimento. Ciò rappresenta un bilanciamento rimesso alla discrezionalità legislativa nella ponderazione tra ragioni della solidarietà e rispetto degli obblighi che derivano dal matrimonio.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 18952 del 10 luglio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una separazione addebitata alla moglie, aggiungono che le ragioni della solidarietà non sono neglette poiché al coniuge separato, se bisognoso, non manca il soccorso degli alimenti.
Centrale è il riferimento al provvedimento giudiziario con cui viene pronunciata la separazione personale della coppia, con addebito alla moglie. Di conseguenza, vengono ritenuti non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della donna.
Secondo il legale che rappresenta la donna, però, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, in caso di pronuncia di addebito della sanzione, è sanzione che deve essere dichiarata incostituzionale in quanto lede il principio di parità di trattamento e la solidarietà coniugale.
Questa obiezione viene respinta definitivamente dai giudici di Cassazione, i quali precisano che le ragioni della solidarietà non sono assolutamente neglette, poiché al coniuge separato, se bisognoso, non manca comunque il soccorso degli alimenti.

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