No alla commercializzazione dello status di cittadino di un Paese dell’Unione Europea

Censurato, nel caso specifico, l’operato di Malta, che, a seguito di una modifica della legge sulla cittadinanza maltese nel luglio 2020, ha stabilito modalità di acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimenti diretti

No alla commercializzazione dello status di cittadino di un Paese dell’Unione Europea

Stop all’ipotesi che la cittadinanza in un Paese dell’Unione Europea possa essere ‘acquistata’ come contropartita diretta di investimento o di pagamenti predeterminati mediante una procedura avente natura di transazione. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 29 aprile 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali hanno censurato, nel caso specifico, l’operato di Malta, che, a seguito di una modifica della legge sulla cittadinanza maltese nel luglio 2020, ha stabilito modalità di acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimenti diretti. Secondo il regime maltese, gli investitori stranieri possono chiedere di essere naturalizzati se rispondono ad un certo numero di requisiti, principalmente di natura finanziaria, ma, obiettano i giudici comunitari, l’acquisizione della cittadinanza dell’Unione Europea non può risultare da una transazione commerciale. In sostanza, sebbene la definizione dei requisiti per la concessione e la perdita della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea rientri nella competenza nazionale, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione Europea. Il vincolo di cittadinanza con uno Stato membro si basa su un rapporto specifico di solidarietà, lealtà e reciprocità dei diritti e dei doveri tra lo Stato e i suoi cittadini. E quando uno Stato membro concede la cittadinanza, e quindi automaticamente la cittadinanza dell’Unione Europea, come contropartita diretta di investimenti o di pagamenti predeterminati mediante una procedura avente natura di transazione, esso viola manifestamente tali principi. Per i giudici non ci sono dubbi: una tale commercializzazione dello status di cittadino è incompatibile con la concezione fondamentale della cittadinanza dell’Unione Europea come definita dai trattati, e viola il principio di leale cooperazione e mette a repentaglio la fiducia reciproca tra gli Stati membri in merito all’attribuzione della loro cittadinanza, fiducia che è sottesa all’istituzione della cittadinanza dell’Unione Europea nei trattati.

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