Noleggio di autovelox: fondamentale che l’apparecchio sia nella piena disponibilità della Polizia municipale
Irrilevante, invece, il fatto che lo sviluppo delle foto che inchiodano gli automobilisti sia stato delegato a terzi

L’accertamento che inchioda l’automobilista per eccesso di velocità, se effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica – cioè tramite autovelox –, è atto dell’organo di Polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto su cui i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. Ciò comporta la necessità, precisano i giudici, di accertare se l’assistenza tecnica della società noleggiatrice dell’autovelox sia limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, mentre deve essere riservato ai pubblici ufficiali l’accertamento delle violazioni, di modo che l’attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione. Nel caso preso in esame i giudici hanno accertato che dal verbale di contestazione, avente pubblica fede e non impugnato con querela di falso, risultava che l’apparecchiatura utilizzata era nella piena disponibilità della Polizia municipale, sicché è irrilevante che lo sviluppo delle foto sia stato delegato a terzi. (Ordinanza 27401 del 20 settembre 2022 della Corte di Cassazione)