Non trascritta la domanda giudiziale: sentenza non opponibile all’acquirente del fondo servente

Se colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascrive la relativa domanda giudiziale, allora la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile al soggetto che acquista il fondo servente nel corso del processo e ha trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù

Non trascritta la domanda giudiziale: sentenza non opponibile all’acquirente del fondo servente

Di conseguenza, il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'ordinaria opposizione di terzo. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alle contestazioni mosse ad una società, accusata di avere frapposto ostacoli all’esercizio di una servitù di passo a favore di un fondo appartenente a un privato cittadino. I giudici aggiungono poi che non è dubbio che l'azione, di natura reale, volta alla modifica di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è inutiliter data. In tal senso ha importanza peculiare stabilire se, al momento dell’inizio del processo, il fondo asserito servente fosse in proprietà esclusiva o in comproprietà. (Ordinanza 28779 del 17 ottobre 2023 della Cassazione)

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