Notifica di un atto processuale a destinatario residente all’estero

In caso di notifica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente in Paesi UE, non devono essere osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notifica a mezzo posta

Notifica di un atto processuale a destinatario residente all’estero

Nel caso discusso in tribunale, una società che era in fase di liquidazione ha presentato richiesta di condanna dell’amministratore per mala gestio. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando l’amministratore convenuto al pagamento di più di 2 milioni di euro come risarcimento per i danni causati alla società a causa di una cattiva gestione.

L’amministratore ha presentato appello, sostenendo di non aver ricevuto la notifica della citazione a giudizio presso il suo indirizzo di residenza in Olanda, in quanto l’atto era stato inviato al vecchio indirizzo, seppur sempre in Olanda.

Dall'altra parte, la società in liquidazione ha sostenuto che il certificato prodotto in giudizio dall’amministratore dimostrava sì il trasferimento della residenza, ma dopo la notifica. Tuttavia, occorre sottolineare che nell’atto di costituzione in giudizio, l’amministratore aveva indicato come residenza il nuovo indirizzo.

La Corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell'atto fosse stata eseguita correttamente senza concludere la causa. I giudici sostengono che la società in liquidazione aveva inviato la notifica tramite posta e presentato l'atto di notifica con una busta che riportava una dicitura che indicava che la notifica non era richiesta. Ciò era dimostrato da una cartolina che confermava la ricezione dell'atto di notifica con la firma di chi l'aveva ricevuto. In altri termini, la Corte d’appello ha sostenuto che la notifica era valida perché l'agente che aveva consegnato il documento aveva trovato l'indirizzo corretto e la persona destinataria, anche se la firma sulla cartolina non sembrava corrispondere a quella del convenuto.

La questione è così giunta all’attenzione della Corte di cassazione.

I Supremi Giudici hanno confermato che la notifica dell'atto legale tramite servizi postali a una persona residente in un altro Paese dell'UE doveva seguire le regole procedurali olandesi meno rigide.

Viene infatti affermato il principio per cui, ai fini della validità della notificazione, tramite servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali, in materia civile o commerciale, a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notifica a mezzo posta, vanificando così, altrimenti, la facoltà alternativa concessa dalla norma di riferimento (art. 14 Reg. UE n. 1393/2007) ed ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli Stati membri.

Quindi, la Corte di Appello aveva giustamente ritenuto che la notifica dell'atto fosse stata avvenuta correttamente al vecchio indirizzo quando la persona si trovava ancora lì, come dimostrato dai documenti.

In conclusione, la Corte ha respinto il ricorso (Cass. civ., sez. I, sent., 16 aprile 2024, n. 10189).

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