Nozze valide anche se lui si è sposato in preda ad un affetto compulsivo

Il dettaglio è irrilevante, secondo i giudici, e non catalogabile come un vizio decisivo

Nozze valide anche se lui si è sposato in preda ad un affetto compulsivo

Impossibile parlare di matrimonio nullo se l’uomo si è lasciato travolgere da un affetto compulsivo per una donna di appena tre anni più giovane rispetto alla madre morta da pochissima. Questa la valutazione espressa dai giudici (sentenza del 18 febbraio 2025 del Tribunale di Trani), i quali hanno respinto l’istanza avanzata dall’uomo e mirata a vedere riconosciuta la nullità del matrimonio. Inutile il quadro tracciato dall’uomo, il quale ha raccontato di essere laureato e di avere sofferto profondamente a seguito del decesso della madre, e ha aggiunto di avere sempre vissuto in un ambiente familiare ovattato, potendo sempre contare sul supporto della propria famiglia, benestante, di avere completato gli studi, affermandosi anche nella vita sociale in maniera brillante  e ricoprendo anche ruoli istituzionali a livello locale, e ha poi spiegato che il decesso della madre lo aveva portato ad un profondo stato di prostrazione e di sconforto non superati dalla presenza dell'affetto paterno. In tale contesto personale egli ebbe modo di incontrare una donna, poi divenuta sua moglie, più giovane della madre di soli tre anni, e questo dato, ha sostenuto, lo indusse ad un affetto quasi compulsivo che aveva poi condotto alla celebrazione del matrimonio civile. Tirando le somme, secondo l’uomo, il consenso da lui prestato all’atto matrimoniale era nato viziato e simulato, e quindi vi era stata un'assenza di consenso in relazione ai principi legati all'atto di matrimonio. Per completare il quadro, comunque, l’uomo ha aggiunto che lui e la moglie – la quale ha confermato in toto – non hanno, sin dalla celebrazione del matrimonio, mai convissuto un solo giorno né coabitato, non essendovi stato alcun tipo di affectio coniugalis, e che il matrimonio non è stato consumato, non avendo intrattenuto alcun rapporto sessuale, e, infine, che egli non ha mai avuto alcuna intenzione di rispettare i principi essenziali legati a tale atto matrimoniale. Per i giudici, però, la tesi proposta dall’uomo non è accoglibile, poiché, Codice Civile alla mano, il matrimonio può essere impugnato per violenza ed errore. E, per quanto concerne l’errore, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. Tornando alla specifica vicenda, non è provata l’incapacità di intendere e di volere dell’uomo, incapacità smentita, peraltro, non solo dalla descrizioni che ha fatto l’uomo di sé stesso ma anche in ragione dell’arco temporale trascorso tra la morte della madre e la celebrazione del matrimonio.

E, poi, chiosano i magistrati, l’affetto quasi compulsivo che induca alla celebrazione delle nozzze non può legittimare l’annullamento del matrimonio.

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