Nullo l’accordo sulla separazione se il marito è stato condannato per la condotta minatoria tenuta nei confronti della moglie

Possibile che le azioni dell’uomo fossero mirate ad estorcere il consenso della consorte per l’accordo sulla separazione

Nullo l’accordo sulla separazione se il marito è stato condannato per la condotta minatoria tenuta nei confronti della moglie

Possibile ritenere annullabile per vizio del consenso l’accordo di omologa della separazione se vi è stata una condotta minacciosa – da parte dell’uomo, in questa specifica vicenda – già accertata in sede penale. Ciò perché è ipotizzabile che la condotta minatoria sia stata specificamente finalizzata ad estorcere il consenso del coniuge per l’accordo. Necessario perciò valutare sia l’esistenza della minaccia – pur giudizialmente accertata in sede penale – sia la sua potenziale efficacia a coartare la volontà del coniuge. In questa ottica i giudici precisano che, in materia di violenza morale quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dal Codice Civile possono atteggiarsi in modo differente, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di una terza persona. Tuttavia, è fondamentale, comunque, che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale di cui si deduce l’annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione della persona. Peraltro, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da una terza persona e di natura tale da incidere sulla specifica capacità di determinazione del soggetto, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ciò significa che il contratto non può essere annullato ove la determinazione della parte sia stata indotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l’oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. (Ordinanza 27323 del 16 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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