Numeri di identificazione dei veicoli a disposizione degli operatori indipendenti

I costruttori di automobili devono mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli

Numeri di identificazione dei veicoli a disposizione degli operatori indipendenti

Quando tale numero consente di identificare il detentore di un veicolo, costituendo, quindi, un dato personale, detto obbligo è compatibile, precisano i giudici, con il regolamento generale sulla protezione dei dati. In generale, il diritto dell’Unione Europea impone ai costruttori di automobili di rendere accessibili agli operatori indipendenti, compresi i riparatori, i distributori di pezzi di ricambio e gli editori di informazioni tecniche, le informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione dei veicoli da essi fabbricati. Un’associazione di categoria tedesca rappresentativa del commercio indipendente di componenti per automobili ritiene che né la forma né il contenuto delle informazioni fornite ai suoi membri da un produttore di autocarri soddisfi tale obbligo. Chiara la questione in ballo: sapere, tra l’altro, se il numero di identificazione dei veicoli debba essere considerato un dato personale che i costruttori sono tenuti a comunicare. I giudici hanno sancito che i costruttori di automobili sono tenuti a fornire l’accesso a tutte le informazioni su riparazione e manutenzione dei veicoli. Però tali informazioni non devono necessariamente essere rese accessibili utilizzando un’interfaccia con una banca dati che consenta un’interrogazione automatizzata, con la possibilità di scaricare i risultati. Tuttavia, il loro formato deve consentire un trattamento elettronico diretto. In tal senso, esso deve permettere di estrarre i dati rilevanti e di conservarli immediatamente dopo la loro raccolta. Inoltre, i costruttori di veicoli sono obbligati a costituire una banca dati che deve contenere le informazioni relative alle parti che possono essere sostituite da pezzi di ricambio. La ricerca di informazioni in tale banca dati deve essere possibile in funzione dei numeri di identificazione dei veicoli e di altri criteri, come la potenza del motore o il tipo di rifinitura del veicolo, e, ovviamente, i numeri di identificazione dei veicoli devono figurare nella banca dati. Viene poi precisato che tale numero, in quanto tale, è privo di carattere personale. Tuttavia, diventa un dato personale quando qualcuno che ha accesso a tale numero dispone dei mezzi che gli permettono di identificare il detentore del veicolo, a condizione che si tratti di una persona fisica. E tale proposito il detentore, come il numero di identificazione, è indicato nella carta di circolazione. Comunque, anche nei casi in cui i numeri di identificazione dei veicoli devono essere qualificati come dati personali, il regolamento generale sulla protezioni dei dati non osta a che i costruttori di automobili siano tenuti a metterli a disposizione degli operatori indipendenti. (Sentenza del 9 novembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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