Nuova relazione per l’ex moglie: la mancanza di convivenza col partner non basta per respingere l’istanza dell’ex marito mirata ad ottenere una rivisitazione delle condizioni del divorzio

I giudici osservano che l’ex moglie e il nuovo compagno lavorano in due città differenti. Tuttavia, non si può valorizzare la sola assenza di convivenza, specie allorché, come in questo caso, circostanze contingenti impediscono la convivenza della coppia ma non dequalificano la relazione, tenendone in conto la durata, la non contestata situazione di fatto nelle rispettive attività lavorative e, inoltre, i valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo reciproci dei due componenti della coppia

Nuova relazione per l’ex moglie: la mancanza di convivenza col partner non basta per respingere l’istanza dell’ex marito mirata ad ottenere una rivisitazione delle condizioni del divorzio

Possibile rivedere le condizioni fissate dai giudici ufficializzando lo scioglimento del matrimonio anche se la relazione instaurata dall’ex moglie non è caratterizzata dalla convivenza sotto lo stesso tetto col nuovo compagno. I giudici osservano, a fronte delle osservazioni proposte dall’uomo, che nella vicenda si dà per acclarata l’inesistenza di uno stabile rapporto di convivenza tra l’ex moglie e il nuovo partner e da ciò si deduce la mancata costituzione di una vera e propria famiglia di fatto da parte della donna. Ma questa equazione è, osservano i giudici, assolutamente astratta, poiché non dà conto dell’assenza di indici rilevanti quali, ad esempio, dichiarazioni anagrafiche, esistenza di figli della nuova coppia, esistenza di conti correnti in comune, contribuzione al ménage familiare e, infine, coabitazione. In questo quadro non può essere trascurato, poi, quanto osservato dall’uomo, il quale, annotano i giudici, ha riconosciuto che l’ex moglie e il nuovo compagno di lei lavorano in due città differenti ma ha aggiunto che non si può valorizzare la sola assenza di convivenza, specie allorché, come in questo caso, circostanze contingenti impediscono la convivenza della coppia ma non dequalificano la relazione, tenendone in conto la durata, la non contestata situazione di fatto nelle rispettive attività lavorative e, inoltre, i valori di stretta solidarietà, di arricchimento e di sviluppo reciproci dei due componenti della coppia. (Ordinanza 8277 del 23 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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