‘Pacchetto turistico’ inutilizzabile a causa di una pandemia: il magistrato può informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione senza spese
Il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio il diritto di risoluzione. Esso deve, in particolare, da un lato, informare il viaggiatore di tale diritto e, dall'altro, dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso

I Giudici comunitari sottolineano, in primo luogo, che la direttiva europea impone all’organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione. E, data l'importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati), la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d'ufficio la violazione, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l’esistenza. Tuttavia, tale esame d'ufficio è subordinato a precise condizioni. Ebbene, nel caso specifico preso in esame, tali condizioni sembrano essere soddisfatte. Tanto più che i giudici comunitari hanno già dichiarato in via generale che la nozione di circostanze inevitabili e straordinarie può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale, e che la causa verte sul rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore a seguito della sua decisione di risolvere il contratto a motivo della propagazione del Coronavirus. Peraltro, non si può escludere che il viaggiatore abbia ignorato l'esistenza del suo diritto di risoluzione poiché la società non l'ha informato al riguardo. Di conseguenza, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il diritto di risoluzione. Esso deve, in particolare, da un lato, informare il viaggiatore di tale diritto e, dall'altro, dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso. Per contro, l'esame d'ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere d'ufficio il contratto di pacchetto turistico senza spese e conferendo al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. Spetta al viaggiatore decidere se desidera o meno far valere tale diritto dinanzi al giudice. (Sentenza del 14 settembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)