Padre putativo disconosciuto: il suo contributo al mantenimento del minore non libera il soggetto dichiarato genitore effettivo del minore
Il versamento di un contributo al mantenimento di un minore, contributo riconosciuto ex post come non dovuto in ragione del disconoscimento del soggetto identificato, in prima battuta, come genitore, rileva in termini di riduzione, nei fatti, dell’entità del mantenimento complessivo di cui il minore ha necessità

Il versamento di un contributo al mantenimento di un minore, contributo riconosciuto ex post come non dovuto in ragione del disconoscimento del soggetto identificato, in prima battuta, come genitore, rileva in termini di riduzione, nei fatti, dell’entità del mantenimento complessivo di cui il minore ha necessità. In altre parole, il contributo dato dal padre putativo, poi disconosciuto, non può rappresentare, per il soggetto che è stato dichiarato padre, una sorta di esenzione dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere. In generale, dall’accertata assunzione, da parte della madre, dell'onere esclusivo del mantenimento del figlio, anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, discende - posto che l'obbligazione di mantenimento del figlio, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione, collegandosi allo status genitoriale, decorre dalla nascita del figlio - il diritto della madre di agire in regresso per la quota delle spese da lei sopportate anche per la porzione di pertinenza del padre giudizialmente dichiarato. Poi, nell'ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, la determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico per la fase anteriore al riconoscimento si fonda sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti dall'unico genitore nel periodo considerato e può avvenire anche in via equitativa. Infatti, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza. (Ordinanza 28442 del 12 ottobre 2023 della Cassazione)