Pandemia, pacchetto turistico inutilizzato: stop alla normativa nazionale che esenta l’organizzatore del viaggio dal rimborso in favore del cliente

Impossibile parlare di causa di forza maggiore. Una crisi sanitaria mondiale come la pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 deve essere considerata idonea a rientrare tra le circostanze inevitabili e straordinarie che comportano un rimborso integrale

Pandemia, pacchetto turistico inutilizzato: stop alla normativa nazionale che esenta l’organizzatore del viaggio dal rimborso in favore del cliente

Se il ‘pacchetto turistico’ è rimasto inutilizzato a causa del Covid, con annessa risoluzione del contratto, è inaccettabile una normativa nazionale che esenta gli organizzatori del viaggio dall’obbligo di rimborso integrale. I giudici chiariscono che gli Stati dell’Unione Europea non possono invocare la forza maggiore per esentare, anche solo temporaneamente, gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso previsto dalla direttiva comunitaria. In premessa viene ribadito che per rimborso si deve intendere una restituzione sotto forma di denaro. Il legislatore dell'Unione Europea non ha previsto, difatti, la possibilità di sostituire tale obbligo di pagamento con una prestazione che rivesta un'altra forma, come la proposta di ‘buoni’. L'obiettivo perseguito dalla direttiva consiste nella realizzazione di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, e, di fatto, il rimborso sotto forma di denaro è il più idoneo a contribuire alla tutela degli interessi del viaggiatore, il che evidentemente non esclude che il viaggiatore accetti, su base volontaria, un rimborso sotto forma di un ‘buono’. Per quanto riguarda, poi, i motivi di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, i giudici considerano che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 deve essere considerata idonea a rientrare tra le circostanze inevitabili e straordinarie che comportano un rimborso integrale, in quanto evento che esula palesemente da qualsiasi controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le possibili ragionevoli misure. Impossibile, inoltre, secondo i giudici, catalogare la pandemia di Covid-19 come un caso di forza maggiore, comprendente ipotesi che vanno oltre quanto previsto al momento dell'adozione della direttiva e che consentono l'adozione di una normativa nazionale che deroga all'obbligo di rimborso integrale. (Sentenze dell’8 giugno 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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