Panoramicità di un luogo: tutela non garantita con la servitù di veduta

Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi

Panoramicità di un luogo: tutela non garantita con la servitù di veduta

La panoramicità di un luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell’ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto, affatto diverso, di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino. Ciò significa che la servitù di veduta panoramica è configurata quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi  dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale. Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama - che si pretende, nella fattispecie presa in esame dai giudici, leso dalla collocazione di una pensilina in plastica, posta sul terzo livello del fabbricato, a copertura di un sottostante balcone, con relativa turbativa del diritto di fruire della vista del panorama di Positano - esige che di esso sia previamente accertata l’esistenza. Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (Ordinanza 17922 del 22 giugno 2023 della Cassazione)

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