Paternità accertata giudizialmente: retroattivo l’obbligo di versare il mantenimento per il figlio
Il ‘nuovo’ genitore ha l'obbligo di rimborsare, pro quota, l'altro genitore che ha provveduto per anni e integralmente al mantenimento del figlio

Una volta accertata giudizialmente la paternità, si dichiara e si attribuisce in capo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva, che comporta per il ‘nuovo’ genitore l'obbligo di rimborsare, pro quota, l'altro genitore che ha provveduto per anni e integralmente al mantenimento del figlio. I giudici ribadiscono che l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio ha origine al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con provvedimento giudiziario che dichiara la filiazione naturale e produce gli effetti del riconoscimento, comportando per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. Tale obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro di ottemperare ai propri doveri per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di genitorialità. Di conseguenza, a fronte di un figlio nato fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare dagli esborsi sostenuti colui che ha effettuato il riconoscimento del figlio. (Ordinanza 4145 del 10 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)