Peggiorata la condizione di vita dell’ex coniuge: rientra in gioco la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio
L' assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, può essere riconosciuto nella ricorrenza di precise condizioni, tra le quali un'effettiva e concreta non autosufficienza economica del soggetto che ha richiesto l’assegno

La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio può tornare in gioco tutte le volte in cui si accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico.
Inoltre, poiché la finalità assistenziale dell’assegno di divorzio assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che può avere valenza residuale, stante l'assetto economico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, in essere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolo matrimoniale, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri fissati dal Codice Civile in materia di alimenti - che possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento -, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge su cui sta per pesare l’assegno. I giudici chiariscono che l'assegno divorzile in questo senso può essere riconosciuto nella ricorrenza di precise condizioni: deve sussistere un'effettiva e concreta non autosufficienza economica del soggetto che ha richiesto l’assegno e che non deve essere più in grado di provvedere al proprio mantenimento; alla nuova situazione del soggetto che richiede l’assegno non possono fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico; l'ex coniuge che sta per caricarsi l’assegno deve, all'attualità, essere in grado di sostenere economicamente l'esborso e deve avere in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge che ha richiesto l’assegno. (Ordinanza 19306 del 7 luglio 2023 della Cassazione)