Pensione di reversibilità tra moglie ed ex moglie: si deve considerare anche loro età e loro condizioni economiche

I giudici sottolineano gli elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto

Pensione di reversibilità tra moglie ed ex moglie: si deve considerare anche loro età e loro condizioni economiche

Per determinare la suddivisione della pensione di reversibilità tra l’attuale moglie e l’ex moglie del pensionato ormai deceduto è necessario tenere conto non solo della durata dei due matrimoni, ma anche dell’età e delle condizioni economiche dei due coniugi, divorziato e superstite. Ciò in ossequio, chiariscono i giudici, al principio secondo cui, in caso di decesso dell’ex coniuge, la ripartizione dell’indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, quali l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi i coniugi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il defunto. (Ordinanza 25369 del 25 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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