Permesso di soggiorno per motivi familiari: può bastare la convivenza con un fratello italiano in un immobile occupato in modo abusivo
I giudici precisano che è necessario solo accertare l’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita

Messa in discussione la tesi che aveva legittimato il mancato rinnovo del permesso di soggiorno in favore di un cittadino marocchino, tesi basata sulla mancanza del possesso di un alloggio e sull’irrilevanza della forzatura compiuta dallo straniero, che, assieme a tutta la famiglia, aveva continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell’unità abitativa di edilizia popolare in origine assegnata dal Comune al fratello cittadino italiano. Per fare chiarezza, comunque, i giudici fissano un principio di diritto: in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un’esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità titolata di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle norme. (Sentenza 3279 del 2 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)