Personaggio di fantasia noto al grande pubblico: la parodia può essere una violazione del diritto d’autore

Secondo i giudici la parodia può recare pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando vi è concorrenza con la loro utilizzazione economica

Personaggio di fantasia noto al grande pubblico: la parodia può essere una violazione del diritto d’autore

I giudici, chiamati a prendere in esame il caso relativo alla pubblicità di un’acqua minerale, hanno precisato che, in tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia, e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati. Sempre ragionando in tema di diritto di autore, la parodia, hanno chiarito i giudici, deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa. In tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con la loro utilizzazione economica. (Ordinanza 38165 del 30 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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