Personale di servizio ad occuparsi della casa familiare: niente assegno divorzile all’ex moglie

Sospetta, poi, secondo i giudici, la condotta ella donna che lavorava come ragioniera presso la ditta del padre, di cui era socia, e poi è stata licenziata in prossimità della separazione dal marito

Personale di servizio ad occuparsi della casa familiare: niente assegno divorzile all’ex moglie

Niente assegno divorzile all’ex moglie che non si è mai occupata della casa, avendo a disposizione personale di servizio. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono però ulteriori rilevanti dettagli, ossia che i coniugi hanno convissuto per soli sei anni e non hanno avuto figli . Sospetta, poi, secondo i giudici la condotta ella donna che lavorava come ragioniera presso la ditta del padre, di cui era socia, e poi è stata licenziata in prossimità della separazione. Irrilevante, secondo i giudici, anche il riferimento fatto dalla donna alla patologia oncologica che l’ha colpita, poiché risulta da documentazione medica che è ella in grado di lavorare. Proprio sulla mancanza di un’occupazione si soffermano i giudici, annotando la tempistica del licenziamento della donna, avvenuto in concomitanza con la separazione, da una società ove ella era socia e figlia del rappresentante legale. In sostanza, secondo i giudici, la conclusione è semplice: quella di non lavorare è stata una scelta effettuata dalla donna, e non già per dedicarsi alla famiglia, ma per sostenere la richiesta di assegno divorzile a carico del marito, dopo una vita coniugale breve, senza figli, e non connotata da alcuna particolare sua contribuzione al ménage familiare. (Ordinanza 9550 del 7 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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