Piattaforme online: il gestore si presume essere il prestatore dei servizi forniti

Confermata la posizione assunta dal Consiglio Europeo in merito alla riscossione dell’IVA

Piattaforme online: il gestore si presume essere il prestatore dei servizi forniti

Piattaforme online e riscossione dell’IVA: i giudici confermano la presa di posizione con cui il Consiglio Europeo ha sancito che il gestore di una piattaforma web, quale ‘Only Fans’, si presume essere il prestatore dei servizi forniti, e precisano che il Consiglio Europeo si è limitato a precisare la direttiva IVA, senza integrarla né modificarla. Per la precisione, la direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che, nell’ambito di una prestazione di servizi, agisce in qualità di intermediario in nome proprio, ma per conto di terzi, si presume essere il prestatore di tali servizi. Tenuto conto dell’evoluzione del sistema IVA e al fine di garantire un’applicazione uniforme nell’Unione Europea di tale norma, il Consiglio Europeo ha indicato che il soggetto passivo che interviene in una prestazione di servizi forniti tramite mezzi elettronici attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale quale un mercato delle applicazioni si presume che agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi. Tale presunzione può essere confutata, aggiungono i giudici, quando detto prestatore sia esplicitamente designato, dal soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti. Invece, si presume che il soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca sempre in nome proprio, ma per conto del prestatore di tali servizi e, di conseguenza, è ritenuto essere esso stesso il prestatore di detti servizi, quando autorizzi la fatturazione al destinatario o la prestazione di tali medesimi servizi o stabilisca le condizioni generali di tale prestazione. A tale riguardo i giudici constatano che, quando un soggetto passivo, che interviene nella prestazione di un servizio tramite mezzi elettronici, sfruttando, ad esempio, una piattaforma di social network online, ha la facoltà di autorizzare la prestazione di tale servizio, o la fatturazione di quest’ultimo o, ancora, di fissare le condizioni generali di tale prestazione, detto soggetto passivo ha la possibilità di definire, in modo unilaterale, elementi essenziali relativi alla prestazione, vale a dire la sua realizzazione e il momento in cui essa avrà luogo, o le condizioni in base alle quali il corrispettivo sarà esigibile, o ancora le norme che formano il quadro generale di tale prestazione. In tali circostanze, e tenuto conto della realtà economica e commerciale che esse rispecchiano, è corretto che il soggetto passivo debba essere considerato il prestatore di servizi, ai sensi della direttiva IVA. (Sentenza del 28 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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