Porzione di casa per il genitore affidatario della prole: decisione assumibile di comune accordo dai genitori

La soluzione di assegnare al genitore affidatario o domiciliatario della prole soltanto una porzione di una unità immobiliare più ampia, agevolmente frazionabile o già di fatto frazionata, può essere assunta di comune accordo dai genitori, i quali si fanno così interpreti dell'interesse del minore

Porzione di casa per il genitore affidatario della prole: decisione assumibile di comune accordo dai genitori

Ciò costituisce atto di esercizio della responsabilità genitoriale, e, in questa ottica, escludendo dalla assegnazione una o più unità (abitabili o non abitabili, come ad esempio un garage, un lastrico solare) le parti esprimono altresì la volontà di negare il vincolo pertinenziale tra i beni così distinti e individuano quello che è stato effettivamente l’ambiente domestico utile al minore e che, in ragione di tale utilità, deve continuare ad esserlo. Non necessariamente, poi, la concordata individuazione del perimetro della casa familiare deve coincidere con il complesso immobiliare nella disponibilità di uno o di entrambi i coniugi e con il dato catastale, purché ovviamente si rispetti quello che è il criterio di ragionevolezza, perché comunque una abitazione per definirsi tale necessita di requisiti standard essenziali, come sufficiente ampiezza e servizi, ad esempio. Pertanto, se i genitori concordano che l'assegnazione della casa familiare riguardi soltanto una porzione di immobile circoscritta, nell'ambito di una unità immobiliare più ampia, il giudice deve valutare se risponde all'interesse del minore - anche con riferimento alla idoneità concreta del bene a costituire effettivamente un'abitazione - che la casa familiare venga così perimetrata. (Ordinanza 24106 dell’8 agosto 2023 della Cassazione)

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