Presunzione di paternità: necessario il riferimento all’atto di nascita del minore
La presunzione di paternità non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio concepito o nato durante il matrimonio

La presunzione di paternità, prevista dal Codice Civile - secondo cui il marito della donna che ha partorito è, salvo smentite, padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio - non opera che in concreto di un titolo dello Stato, cioè quando dall'atto di nascita il minore risulti figlio di donna coniugata, e non in conseguenza del solo fatto del concepimento da donna coniugata in costanza di matrimonio. In sostanza, ci si trova di fronte a una presunzione legale - quella secondo cui il marito della donna è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio - che integra le risultanze dell'atto di nascita, che ha valore determinante in ordine all'attribuzione dello status di figlio. Questo principio, rapportato all’attuale disciplina, comporta che nel caso in cui il figlio, pur essendo nato da donna legata da matrimonio non rescisso, sia stato dichiarato dalla madre, all’interno dell’atto di nascita, come generato al di fuori di quel legame coniugale, non opera la presunzione di paternità e difetta dello status di figlio nato dal rapporto matrimoniale, cosicché non è necessario alcun disconoscimento, né sussiste alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità di persona diversa dal marito. (Ordinanza 28351 del 10 ottobre 2023 della Cassazione)