Procedimenti disciplinare nei confronti dei giudici: l’organo responsabile deve essere indipendente e imparziale
Necessario poi norme precise e chiare in merito al controllo sull’operato del direttore dell’ispettorato giudiziario

Dai giudici un diktat importante per gli Stati dell’Unione Europea: l’organo responsabile dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici deve essere indipendente e imparziale. E le norme che disciplinano il controllo dell’operato del suo direttore devono essere concepite in modo da fugare qualsiasi legittimo dubbio al riguardo. Questi i paletti fissati dai giudici chiamati a prendere in esame il caso concernente una persona che in Romania era parte in diversi procedimenti penali e aveva presentato all’ispettorato giudiziario competente vari esposti disciplinari nei confronti di taluni giudici e procuratori ai quali erano stati assegnati tali procedimenti. Poiché tutti i suoi esposti erano stati archiviati, la persona aveva presentato un esposto nei confronti dell’ispettore capo, a sua volta archiviato, e aveva infine contestato tale archiviazione, sostenendo che era impossibile esercitare azioni disciplinari a causa della concentrazione dei poteri nelle mani dell’ispettore capo, una concentrazione dei poteri contraria, a suo parere, al diritto dell’Unione Europea. I giudici hanno ricordato, in premessa, che il regime disciplinare applicabile ai giudici che possono essere chiamati ad applicare il diritto dell’Unione Europea deve presentare le garanzie necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio di utilizzo di tale regime disciplinare come strumento di controllo politico delle loro attività. Di conseguenza, le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di un organo competente a condurre indagini disciplinari e ad esercitare un’azione disciplinare nei confronti dei giudici e dei procuratori devono rispettare le prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dallo Stato di diritto. Analizzando il caso specifico, i giudici hanno osservato che, in base al diritto rumeno, un’azione disciplinare destinata a reprimere abusi commessi dall’ispettore capo può essere avviata solo da un agente la cui carriera dipende, in larga misura, dalle decisioni dell’ispettore capo. Inoltre, le decisioni relative all’ispettore capo possono essere riesaminate dal vice ispettore capo, che è stato designato dall’ispettore capo e il cui mandato terminerà contemporaneamente a quello di quest’ultimo. Un siffatto regime disciplinare sembra tale da ostacolare, in pratica, l’esercizio effettivo di un’azione disciplinare nei confronti dell’ispettore capo, anche se quest’ultimo dovesse essere oggetto di denunce seriamente comprovate. (Sentenza dell’11 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)