Processo di separazione personale, ammissibile presentare per la prima volta e con la memoria integrativa la richiesta di assegno di mantenimento
Decisivo il riferimento alla doppia fase del giudizio: la prima, finalizzata alla conciliazione, e la seconda caratterizzata dal contenzioso vero e proprio

Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l’assegno per il proprio mantenimento e formulata per la prima volta nella memoria integrativa, prevista dal Codice di Procedura Civile. Ciò alla luce della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell’infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius. In passato è stata riconosciuta la possibilità di inserire nella memoria integrativa la domanda di addebito della separazione. Ciò in ragione, da un lato, del carattere bifasico del giudizio di separazione personale e, dall’altro, dell’interesse che il coniuge potrebbe avere di non ‘spendere’ quella domanda per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi, precisano i giudici, in ogni caso di domanda nuova, suscettibile di essere formulata nel giudizio di separazione, e, quindi, anche nel caso in cui il coniuge formuli nella memoria integrativa, per la prima volta, la domanda finalizzata ad ottenere l’assegno per il proprio mantenimento. (Ordinanza 27597 del 21 settembre 2022 della Corte di Cassazione)