Prodotti fitosanitari: legittimo il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorpirifos-metile
La valutazione dei rischi effettuata ha evidenziato incertezze legate all'uso proposto del CHP-metile sulla salute umana

I giudici hanno fornito, anzitutto, precisazioni relative all'applicazione dell'obbligo di trasparenza e del principio di precauzione nel settore dei prodotti fitosanitari. Essi hanno ricordato che spetta alla parte interessata, che invoca la violazione dell'obbligo di trasparenza a sostegno di una domanda di annullamento diretta contro un atto dell'Unione Europea di portata generale, avvalersi di una disposizione espressa che le conferisce un diritto procedurale e rientra nel contesto giuridico che disciplina l'adozione di detto atto. Quanto al principio di precauzione, esso può applicarsi nel corso della fase di valutazione dei rischi. E in questa ottica l'approccio adottato nell'ambito del procedimento che ha indotto la Commissione Europea ad adottare la decisione di non rinnovare l'approvazione del CHP-metile è conforme al principio di precauzione. Tale principio implica infatti che le autorità incaricate della valutazione dei rischi comunichino altresì alla Commissione Europea le constatazioni di incertezze alle quali sono pervenute, al fine di consentirle di adottare, se del caso, misure restrittive. Ebbene, i giudici hanno rilevato che la valutazione dei rischi effettuata nel caso di specie aveva evidenziato incertezze legate all'uso proposto del CHP-metile sulla salute umana. (Sentenza del 4 ottobre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)