Protezione in Italia per lo straniero che ha aderito a un movimento religioso considerato illegale in patria
La legittima ingerenza dello Stato in materia religiosa deve essere non solo prevista dalla legge ma anche diretta a perseguire fini legittimi, e tale ipotesi di legittimità viene meno a fronte di trattamenti inumani e degradanti ai danni dei fedeli di un gruppo religioso

I giudici precisano, difatti, che la libertà religiosa di una persona non può essere limitata ai soli culti consentiti o tollerati, dal momento che la legittima ingerenza dello Stato al riguardo deve essere non solo prevista dalla legge ma anche diretta a perseguire fini legittimi, e tale ipotesi di legittimità viene meno a fronte di trattamenti inumani e degradanti ai danni dei fedeli di un gruppo religioso. Il riferimento è, nel caso specifico preso in esame dai giudici, alle sanzioni penali, agli arresti e alle torture praticate nei confronti di alcuni esponenti del movimento religioso a cui ha aderito lo straniero poi scappato dal suo Paese di origine e approdato in Italia. In sostanza, il riconoscimento della protezione richiesta dallo straniero non può essere escluso solo perché la repressione statuale viene giustificata, nella sua patria, in quanto diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Sentenza 37368 del 21 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)