Protezione internazionale e diritto alla vita privata e familiare
Fino a che punto la società riconosce l'integrazione di un cittadino straniero, consentendogli di invocare la tutela della propria vita privata per evitare misure di respingimento o espulsione, anche se vive con una falsa identità e non condivide il proprio passato con la compagna?
Il caso in esame riguarda un cittadino albanese che ha chiesto asilo mentre era detenuto in Italia in attesa di estradizione per scontare una condanna all'ergastolo e per il possesso illegale di armi in Albania. Il richiedente, temendo vendette in caso di rimpatrio, ha sottolineato di risiedere in Italia da 26 anni, vivendo clandestinamente e lavorando nella pizzeria del fratello con una falsa identità.
Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della gravità del crimine confessato e della mancanza di prove di possibili vendette. In merito all'integrazione in Italia, il Tribunale ha considerato che il soggetto, vivendo clandestinamente con una falsa identità che ha ingannato anche la compagna, non si sia integrato nel rispetto delle leggi e norme sociali italiane.
La prima questione trattata dalla Corte riguardava la necessità di una condanna definitiva in sede straniera per l'esclusione della protezione internazionale. La Corte ha stabilito che la sentenza straniera non è decisiva, poiché l'analisi dei "fondati motivi" richiede una valutazione autonoma da parte del giudice della protezione internazionale.
Riguardo alle caratteristiche dell’integrazione in Italia invocate dal ricorrente come ostative all'espulsione, la Corte ha condiviso la motivazione per cui il Tribunale non ha considerato la vita privata e la sincerità del legame di coppia, sottolineando che la famiglia di fatto deve rispettare valori di uguaglianza, solidarietà e rispetto reciproco.
La Corte ha chiarito che la vita privata e familiare non può godere di tutela se il legame non è autentico, se non vi è rispetto delle regole sociali fondamentali e se uno dei partner ha costantemente mentito sulla sua identità. Per integrarsi socialmente, è necessario unirsi moralmente alla comunità rispettando le sue regole e costumi, pur mantenendo la propria identità personale e familiare (Cas. n. 29125 del 12 novembre 2024).