Protezione speciale: rilevante lo stabile inserimento lavorativo pur se conseguito in pochi anni sul suolo nazionale
Decisiva anche l’assenza di pericoli per la sicurezza pubblica, se il cittadino straniero ha dato prova di osservare le leggi

In tema di protezione speciale per lo straniero presente in Italia, lo stabile inserimento lavorativo, anche se conseguito in pochi anni di permanenza nel territorio nazionale, costituisce un indice forte di integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, soprattutto quando non emergono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo il cittadino straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l’ordinata convivenza civile. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 8363 del 28 marzo 2025 della Cassazione), i quali, respingendo le obiezioni sollevate dal Ministero dell’Interno, hanno riconosciuto in via definitiva il diritto di un cittadino egiziano, giunto in Italia nel 2021, ad ottenere un ‘permesso di soggiorno’ per protezione speciale. Analizzando la permanenza del cittadino egiziano in Italia, va dato rilievo, secondo i giudici, unitamente alla conoscenza della lingua italiana, al tempestivo e operoso inserimento nel modo del lavoro, fino all’ottenimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Da non dimenticare, perciò, la tutela del diritto alla vita privata costruita dallo straniero in Italia, a fronte della assenza di una sua pericolosità sociale, vista la mancata commissione di reati. Tirando le somme, la progressiva e crescente integrazione in ambiente lavorativo, confermata dalla sufficiente conoscenza della lingua italiana, va considerata come forma di integrazione sociale, espressione della vita privata, rilevante nell’ottica della cosiddetta protezione speciale. In sostanza, i fattori di integrazione sociale sono vari e diversi, ma il radicamento in ambito lavorativo, conseguito in pochi anni dall’ingresso nel territorio nazionale, costituisce un forte indice di integrazione sociale, rilevante ai fini del rilascio del ‘permesso di soggiorno’ per protezione speciale, soprattutto quando, come nella vicenda presa in esame, non ricorrono pericoli per la sicurezza pubblica, avendo lo straniero dato prova di osservare le leggi che regolano, in Italia, l’ordinata convivenza civile.