Provvedimento di revisione della patente: non necessaria la comunicazione delle variazioni di punteggio
Il titolare della patente può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione

Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione al titolare della patente delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal ‘Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri’. In altri termini, il provvedimento di revisione, con cui viene ordinato al titolare della patente di guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale. I giudici aggiungono poi che il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio ed è fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che il titolare della patente conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione. (Ordinanza 9691 del 12 aprile 2023 della Corte di Cassazione)