Pubblica o privata? Cosa accade se i genitori separati non trovano l’accordo sulla scuola del figlio?

La madre voleva iscrivere il bambino alla scuola privata, di impronta cattolica, nell’istituto già frequentato dal figlio ma il padre si opponeva affermando che la scelta della scuola privata vanificasse, di fatto, la laicità delle istituzioni pubbliche

Pubblica o privata? Cosa accade se i genitori separati non trovano l’accordo sulla scuola del figlio?

Nel corso di un giudizio di divorzio, la Corte di cassazione si è trovata ad affrontare un tema delicato che coinvolgeva la decisione sulla scelta dell'istituto scolastico del figlio, una volta conclusa la scuola elementare. La contesa tra i genitori si concentrava sulla proposta della madre di iscrivere il figlio alla scuola media privata religiosa presso l’istituto che il bambino già frequentava, scelta non condivisa però dal padre.

La Corte d'Appello aveva supportato la decisione della madre, evidenziando che durante l'ascolto del minore, era emerso il suo forte desiderio di continuare a frequentare lo stesso istituto per mantenere le amicizie e i legami con gli insegnanti.

Il padre aveva contestato la decisione sostenendo che promuovere la scuola privata vanificasse la laicità delle istituzioni pubbliche, costringendo il minore verso una specifica fede religiosa. Sottolineava inoltre che i desideri espressi dal bambino non dovrebbero prevalere in una scelta così cruciale per la sua crescita.

Tuttavia, il ricorso del padre è stato respinto. La Corte ha affermato che la priorità è la tutela del superiore interesse del minore per una crescita sana ed equilibrata. Nel mezzo di una fase emotivamente complessa post-separazione, è cruciale evitare ulteriori fratture sociali per i minori, garantendo un ambiente stabile e continuità nella loro educazione.

La Cassazione ha aggiunto che in situazioni di contrasto tra genitori, il giudice deve intervenire, considerando esclusivamente il benessere morale e materiale del minore. La scelta del tipo di istruzione, pubblica o privata, deve riflettere i reali bisogni e le esigenze evolutive del bambino, assicurando continuità sociale e amicizie, nonché agevolando gli spostamenti per gli impegni educativi.

In conclusione, la Corte ha confermato la decisione di privilegiare il desiderio del minore di continuare nella scuola privata, basando la scelta sull'assicurare una crescita equilibrata e stabile, fondamenta solide per il suo sviluppo sociale (Cass. civ., sez. II, ord., 16 maggio 2024, n. 13570).

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