Qual è il valore degli accordi conclusi dai coniugi in sede di divorzio?

Se i coniugi firmano un accordo negoziale a latere dell’accordo di divorzio, in sede di revisione delle condizioni il Tribunale deve comunque tenerne conto ai fini della valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti

Qual è il valore degli accordi conclusi dai coniugi in sede di divorzio?

Nel 2019 una coppia otteneva sentenza di divorzio su domanda congiunta. Contestualmente, gli ex firmavano anche una scrittura privata con la quale l’ex marito si impegnava a versare l’ulteriore somma di 2.500 euro mensili come integrazione dell’assegno divorzile.

Un paio d’anni dopo, l’ex marito chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio ma il Tribunale riduceva solo l’assegno divorzile precisando di non poter prendere in considerazione l’accordo firmato con scrittura privata.

La decisione veniva confermata anche in seconde cure e l’ex marito ha dunque proposto ricorso in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte con il termine accordi “a latere” si indicano tutte le pattuizioni che i coniugi stipulano in ragione della separazione o del divorzio, senza però essere trasfuse nell'omologa o nella sentenza.

Il problema è capire se il giudice possa intervenire anche sul contenuto di tale accordo in sede di richiesta di revisione delle condizioni di divorzio.

Nel caso di specie, il patto aggiuntivo all’accordo di divorzio era espressamente qualificato come patto “ad integrazione del contributo al mantenimento”. È dunque innegabile la natura di accordo integrativo rispetto alle statuizioni di divorzio, con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto tenerne conto in sede di revisione dell’assegno divorzile.

In altre parole l’accordo era pienamente valido ed efficace ed esso deve poter rilevare ai fini della revisione.

Il giudice quindi, pur non potendo intervenire direttamente sull’accordo contrattuale, rimesso alla libera determinazione negoziale dei coniugi, deve prenderlo in considerazione in sede di revisione delle condizioni economiche del divorzio laddove non contenga espresse pattuizioni contrarie e sia strettamente connesso alle condizioni di divorzio.

In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ex marito e ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Milano (Cass. civ., sez. I, sent., 10 luglio 2024, n. 18843).

news più recenti

Mostra di più...