Qualificazione di una strada come pubblica: non decisiva l’inclusione nell’elenco delle strade comunali

Riflettori su una corte privata non espropriata dal Comune per essere destinata a strada pubblica, ma, allo stesso tempo, inclusa nella relazione del ‘Servizio patrimoniale’ del Comune ed in una delibera del consiglio comunale, documenti che individuano l’elenco delle strade ad uso pubblico

Qualificazione di una strada come pubblica: non decisiva l’inclusione nell’elenco delle strade comunali

Ai fini della qualifica di una strada come strada pubblica non è elemento da solo sufficiente l'inclusione o alternativamente la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'elenco anzidetto, Questo il paletto fissato dai magistrati chiamati a prendere in esame l’azione giudiziaria con cui un privato cittadino ha chiamato in causa una società edile, colpevole, a suo dire, della realizzazione di una costruzione di quattro piani, oltre al piano interrato, in violazione delle distanze, come da limiti fissati col decreto ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968. Messa in discussione la valutazione che in prima battuta ha ritenuto che l’edificio realizzato società costituisce sì una nuova costruzione ma non ha comportato la violazione delle distanze in quanto tra esso e l’immobile vicino è interposta una pubblica via. Su questo punto, difatti, si è riconosciuto che la corte privata del privato cittadino non era stata espropriata dal Comune per essere destinata a strada pubblica, ma, allo stesso tempo, si è erroneamente accertata tale destinazione in base alla relazione del ‘Servizio patrimoniale’ del Comune ed alla delibera del consiglio comunale, documenti che individuano l’elenco delle strade ad uso pubblico e includono anche il tratto relativo alla corte privata del cittadino. (Sentenza 9548 del 7 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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