Radicamento e integrazione dello straniero in Italia: non si può fare riferimento solo all’ambito lavorativo

Rilevano, secondo i giudici, anche le relazioni sociali instaurate, specie quelle solidali, frutto cioè di attività di volontariato. Senza dimenticare la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro, anche con contratti a tempo determinato destinati ad essere rinnovati

Radicamento e integrazione dello straniero in Italia: non si può fare riferimento solo all’ambito lavorativo

Radicamento e integrazione dello straniero, che chiede protezione in Italia, sono valutabili non solo in ottica lavorativa. Nel caso specifico, riguardante un cittadino gambiano, i giudici chiariscono che è necessario fare riferimento anche a dettagli come la conoscenza e l’utilizzo della lingua italiana, le relazioni sociali instaurate in Italia grazie anche al volontariato, i contratti di lavoro, anche se a tempo determinato, e, infine, l’assenza di legami col Paese di origine. I giudici sottolineano la rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare dello straniero presente in Italia. E in questa ottica è indiscutibile la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla mera integrazione lavorativa. Difatti, merita tutela, secondo i giudici, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende, a volte, alcuni aspetti dell’identità sociale di un individuo. Di conseguenza, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità in cui vivono faccia parte integrante della nozione di vita privata. In questa prospettiva, quindi, l’integrazione sociale non può essere limitata alla vita lavorativa, bensì rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate, specie quelle solidali, frutto cioè di attività di volontariato. Senza dimenticare la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro, anche con contratti a tempo determinato destinati ad essere rinnovati. (Ordinanza 8400 del 23 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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