Regolamento della Commissione Europea sulla sostenibilità di talune attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare: no all’impugnazione da parte del singolo deputato
I giudici hanno ribadito che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto non adottato nei suoi confronti se l’atto la riguarda direttamente e individualmente o se si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura di esecuzione

Irricevibile il ricorso del singolo deputato europeo contro il regolamento della Commissione Europea sulla sostenibilità di talune attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare. I giudici precisano che, a differenza del Parlamento europeo, i suoi singoli membri non possono contestare un tale atto. In sostanza, i magistrati si sono pronunciati per la prima volta sulla legittimazione ad agire di un membro del Parlamento Europeo contro un regolamento delegato della Commissione Europea, prima di respingere il ricorso in quanto irricevibile. In premessa i giudici hanno ribadito che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto non adottato nei suoi confronti se l’atto la riguarda direttamente e individualmente o se si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura di esecuzione. Affinché un singolo sia direttamente interessato dall’atto in questione, devono essere soddisfatti cumulativamente due criteri: da un lato, la misura contestata deve produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e, dall’altro, essa non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione. I giudici chiariscono che, per quanto riguarda la legittimazione del deputato a contestare il regolamento, emerge che un atto del Parlamento che incide sulle condizioni di esercizio delle funzioni parlamentari dei suoi membri è un atto che incide direttamente sulla loro situazione giuridica. Tuttavia, ciò vale per le misure di organizzazione interna del Parlamento che incidono direttamente sui suoi membri e non è trasponibile al caso in esame, in cui i diritti dei membri del Parlamento potrebbero essere colpiti solo indirettamente dall’asserita lesione della competenza legislativa del Parlamento. Infatti, tutti i diritti del deputato connessi all’esercizio della competenza legislativa del Parlamento, quali il diritto di partecipare a una procedure legislativa regolare, il diritto al rispetto delle disposizioni relative alla competenza e alla procedura, il diritto di difendere le attribuzioni democratiche del Parlamento nonché i diritti di voto, d’iniziativa e di partecipazione al fine di esercitare un’influenza politica, sono destinati a essere esercitati solo nell’ambito di procedure interne del Parlamento e non si può quindi ritenere che essi siano direttamente colpiti dall’adozione del regolamento. A tal riguardo, i giudici aggiungono poi che i principi di democrazia rappresentativa e dello Stato di diritto addotti dal deputato a sostegno del riconoscimento della sua legittimazione ad agire, così come la tutela dell’equilibrio istituzionale e del diritto alla tutela giuridica della minoranza, non possono mettere in discussione tale conclusione, in quanto il Parlamento ha diritto a un ricorso contro gli atti di diritto dell’Unione Europea idoneo a garantire il rispetto di tali principi. (Ordinanza del 21 giugno 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)