Revisione dell’assegno divorzile: serve una accertata modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi
Fondamentale appurare una variazione consistente del pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno

Per la revisione dell’assegno divorzile è presupposto necessario l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell’assegno. Per arricchire il quadro, poi, i giudici aggiungono che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti riguarda gli elementi di fatto e, quindi, rappresenta il presupposto che deve essere accertato dal giudice affinché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno. Di conseguenza, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, bensì, nel rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute, e dimostrate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio in tal modo raggiunto e adeguare l’importo, o lo stesso obbligo delle contribuzioni, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. Questo il paletto fissato dai giudici, che hanno respinto l’istanza avanzata da un uomo e mirata ad ottenere la revisione dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie. Nello specifico, i giudici hanno preso atto che la donna vanta, come da dichiarazione dei redditi, il solo reddito costituito dall’assegno divorzile, con l’aggiunta di 6.600 euro di canone di affitto che aveva però già all’epoca del divorzio. Ella ha effettivamente venduto la casa coniugale, annotano i giudici, ma non si esclude che ciò sia avvenuto per far fronte ad una carenza di fondi, essendo stato per lungo tempo l’ex marito inadempiente al pagamento del mantenimento, anche dei figli. (Ordinanza 6952 dell’8 marzo 2023 della Corte di Cassazione)