Revocato retroattivamente l’assegno di mantenimento all’ex moglie che lavora da diversi anni
La donna dispone, secondo i giudici, di una propria stabile capacità lavorativa e reddituale, svolgendo ormai da diversi anni la professione di avvocato e collaborando stabilmente con un avviato studio notarile

Revocato retroattivamente l’assegno di mantenimento riconosciuto in origine all’ex moglie se si accerta che quest’ultima svolge stabile e proficua attività lavorativa professionale da diversi anni e gode di un cospicuo patrimonio immobiliare. Ovviamente, la retroattività della revoca dell’assegno di mantenimento comporta per la donna l’obbligo di restituzione delle somme ingiustamente da lei incassate. I giudici, analizzati i dettagli del caso preso in esame, ritengono legittima la revoca dell’assegno di mantenimento a favore della donna, in quanto dagli elementi acquisiti è emerso che la beneficiaria dell’assegno di mantenimento disponeva pacificamente di una propria stabile capacità lavorativa e reddituale, tant’è che in quasi tutti gli atti di causa è emerso che ella, oltre a svolgere ormai da diversi anni la professione di avvocato (e a disporre di un patrimonio familiare di notevole entità, tale da consentirle una vita agiata, trascorrendo il periodo estivo presso una villa a mare) collaborava stabilmente con un avviato studio notarile. (Ordinanza 477 dell’11 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)