Revocazione del testamento

Non è possibile la revocazione del testamento se a sorpresa spunta fuori un altro figlio

Revocazione del testamento

Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della predisposizione dell’atto, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. Preferibile, quindi, secondo i giudici, optare per la soluzione che collega il rimedio alla modificazione in sé della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni. Ciò nell'ottica prevalente della tutela dei figli. Inoltre, l'ancorare in chiave oggettiva la revocazione ad una modificazione della situazione familiare, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l'esistenza. Ciò che vuol dirsi è che non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori, può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del de cuius, legata alla preponderanza dell'affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione. (Ordinanza 28043 del 5 ottobre 2023 della Cassazione)

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