Richiesta di pronuncia ai giudici comunitari: il giudice nazionale può proseguire parzialmente il procedimento principale
Nello specifico, il giudice nazionale può compiere atti processuali che ritiene necessari, come la raccolta di elementi di prova, e che non gli impediscono di conformarsi alla successiva risposta della Corte europea

Una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea non impedisce al giudice nazionale di proseguire parzialmente il procedimento principale. Anzi, egli può compiere atti processuali che ritiene necessari, come la raccolta di elementi di prova, e che non gli impediscono di conformarsi alla successiva risposta della Corte europea. In sostanza, il diritto dell’Unione Europea non osta a che il giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest’ultimo che possono essere interessati dalla risposta dai giudici comunitari a tale domanda. Ciò perché la preservazione dell’effetto utile del procedimento di rinvio pregiudiziale non è resa impossibile nella pratica o eccessivamente difficile da una norma nazionale che consente, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale e quella della risposta della Corte europea, di proseguire il procedimento principale per compiere taluni atti processuali. Si tratta di atti che il giudice nazionale ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice nazionale di conformarsi, nell’ambito del procedimento principale, alla riposta della Corte europea. Dal momento che una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata alla Corte anche in una fase precoce del procedimento principale, il giudice nazionale, in attesa della risposta della Corte europea a tale domanda, deve poter proseguire tale procedimento per detti atti processuali. (Sentenza del 17 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)