Ricongiungimento familiare: illegittimo imporre un esame al lavoratore residente nel Paese per consentire l’ingresso al coniuge straniero

Censurata la normativa danese che ha penalizzato un lavoratore turco e il suo coniuge applicando una restrizione non giustificata dall’obiettivo di garantire l’integrazione riuscita del coniuge

Ricongiungimento familiare: illegittimo imporre un esame al lavoratore residente nel Paese per consentire l’ingresso al coniuge straniero

La normativa nazionale che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore straniero legalmente residente nel Paese dell’Unione Europea e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua nazionale costituisce una nuova restrizione illegittima. Censurata, nello specifico, la normativa danese che ha penalizzato un lavoratore turco e il suo coniuge applicando una restrizione non giustificata dall’obiettivo di garantire l’integrazione riuscita del coniuge, dato che la normativa danese non prevede che vengano prese in considerazione le capacità d’integrazione proprie del coniuge né altri fattori attestanti l’effettiva integrazione del lavoratore interessato. Nel caso preso in esame dai giudici una donna è entrata nel territorio danese il 14 agosto 2015 e il 21 ottobre 2015 ha presentato all’Ufficio Immigrazione della Danimarca una domanda di permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare con il proprio coniuge, cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Danimarca, ove risiede dal 27 settembre 1979. (Sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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